Articolo 13 - Convenzione della Legge 3 novembre 1988, n. 498
Articolo 12Articolo 14
Versione
19 novembre 1988
Articolo 13
Ogni Stato parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla tortura su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorita' competenti di detto Stato, che procederanno immediatamente ed imparzialmente all'esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione dell'attore e dei testimoni contro qualsiasi maltrattamento o intimidazione a causa della denuncia inoltrata o di qualsiasi deposizione resa.
Entrata in vigore il 19 novembre 1988
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