Articolo 14 - Accordo della Legge 7 gennaio 1992, n. 38
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 febbraio 1992
Articolo 14
Evoluzione
I "Partners" intendono che la Stazione Spaziale si evolva mediante addizione di capacita' e si adopereranno per aumentare al massimo le possibilita' che tale evoluzione avvenga con il contributo di tutti i "Partners". A tal fine, ogni "Partner" si prefiggera' di dare, se del caso, agli altri "Partners" l'opportunita' di cooperare alle proprie proposte di addizioni di capacita' evolutiva. La Stazione Spaziale, unitamente alle sue addizioni di capacita' evolutiva, restera' una stazione civile, ed il suo esercizio e la sua utilizzazione saranno a fini pacifici, in conformita' al diritto internazionale. Il presente Accordo enuncia diritti ed obblighi limitatamente agli elementi elencati nell'Allegato, eccettuati il presente Articolo e l'Articolo 16, che si applicheranno a qualsiasi addizione di capacita' evolutiva. Il presente Accordo non impegna alcuno "Stato Partner" a contribuire all'addizione di capacita' evolutiva, ne' d'altro canto lo impegna ad accordare ad alcun "Partner" diritti ad essa connessi. Le procedure per il coordinamento degli studi sull'evoluzione della Stazione Spaziale rispettivamente effettuati dai "Partners" e per la verifica di specifiche proposte per l'addizione di capacita' evolutiva, sono specificate nei Memorandum. La cooperazione fra due o piu' "Partners" per quanto riguarda la partecipazione ad addizioni di capacita' evolutiva esigera', successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente comma 3, un emendamento del presente Accordo od un accordo distinto nel quale - ove tali addizioni avvengano sulla base abitata od abbiano un'incidenza tecnica od operativa sulla base abitata o sul Sistema di Trasporto Spaziale della NASA - gli Stati Uniti siano Parte, allo scopo di garantire che le addizioni siano compatibili con le responsabilita' programmatiche complessive degli Stati Uniti di cui all'Articolo 7. Successivamente al coordinamento ed alla verifica previsti nel precedente comma 3, l'addizione di capacita' evolutiva da parte di un "Partner" esigera' la previa notifica di tale addizione agli altri "Partners" e - ove tale addizione avvenga sulla base abitata od abbia un'incidenza tecnica od operativa sulla base abitata o sul Sistema di Trasporto Spaziale della NASA - un accordo con gli Stati Uniti, allo scopo di garantire che l'addizione sia compatibile con le responsabilita' programmatiche complessive degli Stati Uniti di cui all'Articolo 7. Il "Partner" che potesse ricevere pregiudizio da una addizione di capacita' evolutiva secondo i precedenti commi 4 e 5, potra' richiedere consultazioni con gli altri "Partners" ai sensi dell'Articolo 23. L'addizione di capacita' evolutiva non modifichera' in alcun caso i diritti e gli obblighi derivanti ad uno "Stato Partner" per effetto del presente Accordo e dei Memorandum circa gli elementi elencati nell'Allegato, salvo che lo "Stato Partner" interessato non concordi diversamente.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1992