Articolo 1 del Decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181
Articolo 2
Versione
8 agosto 1993
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 4 DICEMBRE 1993, N. 494
Entrata in vigore il 8 agosto 1993
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