Articolo 345 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 344Articolo 346
Versione
3 giugno 1994
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Versione
5 febbraio 2006
Art. 345. Convenzioni 1. Le condizioni e le modalita' per la stipula della convenzione ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con regolamento governativo.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l' apertura e la gestione delle scuole parificate e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell' Unione Europea. ((43))

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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 , convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2006
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