Articolo 512 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 509Articolo 509
Versione
3 giugno 1994
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Versione
6 luglio 1994
Art. 512. Dispensa dal servizio 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo, ((e' dispensato dal servizio per inidoneita' fisica o incapacita')) o persistente insufficiente rendimento.
Entrata in vigore il 6 luglio 1994
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