Articolo 564 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 563Articolo 561
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3 giugno 1994
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5 luglio 2024
Art. 564. Proroga eccezionale dell'aspettativa 1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravita' e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 , puo' consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.
2. Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza.
Nota all'art. 564:
- Per l'art. 70 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 si veda la nota all'art. 563.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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