Articolo 564 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 563Articolo 568
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3 giugno 1994
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5 luglio 2024
Art. 564. Proroga eccezionale dell'aspettativa 1. Il Consiglio provinciale di amministrazione, ove ricorrano motivi di particolare gravita' e risulti esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 , puo' consentire all'impiegato che lo richieda un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni e di durata non superiore ai sei mesi.
2. Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza.
((96))


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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Entrata in vigore il 5 luglio 2024
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