Art. 273. Contratti di collaborazione 1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.
2. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) . I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica esercitata. ((96)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96)) 4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione eiscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.
--------------- AGGIORNAMENTO (96)
Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, alinea) che l'abrogazione del comma 3 del presente articolo e la modifica del comma 2 del presente articolo decorrono dall'anno accademico 2025/2026.
2. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) . I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica esercitata. ((96)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83)) ((96)) 4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione eiscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.
--------------- AGGIORNAMENTO (96)
Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, alinea) che l'abrogazione del comma 3 del presente articolo e la modifica del comma 2 del presente articolo decorrono dall'anno accademico 2025/2026.