Articolo 99 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 98Articolo 100
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3 giugno 1994
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3 marzo 2004
Art. 99. Finalita' e caratteri

1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39))
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) ((39)) 3. L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza e' gratuita.

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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo commi 1 e 2 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Entrata in vigore il 3 marzo 2004
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