Articolo 487 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 486Articolo 488
Versione
3 giugno 1994
Art. 487. Passaggio ad altro ruolo 1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente