Articolo 114 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
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18 dicembre 2025
Art. 114.
(Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione).

1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell' articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)) .
4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinche' questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all' articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 , e all' articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101 .
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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