Articolo 541 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 540Articolo 542
Versione
3 giugno 1994
Art. 541. Norma finale e di rinvio 1. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione negli istituti professionali, il Ministero della pubblica istruzione, su proposta della giunta esecutiva dell'istituto, puo' consentire l'assunzione di personale esperto per periodi determinati di tempo, che non eccedano la durata dell'anno scolastico, mediante contratti di prestazione d'opera professionale.
2. Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo.
3. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano altresi' al personale educativo non di ruolo.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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