2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprieta' dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall' articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 (( della citata legge n. 1014, del 1960, )) sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.