Articolo 355 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 354Articolo 356
Versione
3 giugno 1994
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Versione
5 febbraio 2006
Art. 355. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) ((43))

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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 , convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 6) "nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000 , i corsi di studio gia' attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 , continuano a funzionare fino al loro completamento."
Entrata in vigore il 5 febbraio 2006
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