Articolo 614 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 613Articolo 615
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12 dicembre 2000
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5 dicembre 2003
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6 febbraio 2008
Art. 614. Provveditorato agli studi 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 NOVEMBRE 2000, N. 347 .
4. L'Amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione dei medesimi. (29) (37) ((47)) ------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 ha disposto (con l'art. 9,comma
1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del medesimo testo unico si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione".




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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione."

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AGGIORNAMENTO (47)
Il D.P.R. 21 dicembre 2007, n.260 ha disposto ( con l'art. 10,comma 1) che "Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , si intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione".
Entrata in vigore il 6 febbraio 2008
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