Articolo 198 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 199Articolo 199
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Art. 198. Commissioni di esame 1. La commissione per gli esami di idoneita' e per gli esami integrativi e' nominata dal preside ed e' composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non puo' mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che e' il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.
2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale e' composta dai docenti della scuola ed e' presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425 . (16)
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425 . (16)
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425 . (16)
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425 . (16)
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425 . (16)
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425 . (16)
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425 . (16)
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1997, N. 425 . (16)
(42) ((42a)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
- La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [...].
Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'".
- Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
- Il regolamento di cui all' art. 8, comma 2 della L. 10 dicembre 1997, n. 425 e' stato emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 , pubblicato in G.U. 09/09/1998, n. 210. --------------- AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. --------------- AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 , nel modificare l' art. 31, comma 2 del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 , ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall' articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Entrata in vigore il 3 aprile 2007
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