Articolo 594 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 597Articolo 598
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3 giugno 1994
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29 ottobre 1995
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11 agosto 2023
Art. 594. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE)) .
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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