Articolo 352 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 355Articolo 353
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3 giugno 1994
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Versione
5 febbraio 2006
Art. 352. Scuole e corsi 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) .
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) .
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27 )) .
6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario in ordine alle istituzioni formative che operano nelle materie spettanti alle regioni stesse ai sensi delle disposizioni vigenti.
Sono fatte salve altresi' le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. ((43))

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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 , convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia; inoltre l'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2006
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