Articolo 465 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 467Articolo 469
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3 giugno 1994
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6 luglio 1994
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19 dicembre 2000
Art. 465. Trasferimenti provinciali e interprovinciali 1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilita', nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.
(( 5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresi' per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo e del personale educativo. ))
Entrata in vigore il 19 dicembre 2000
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