Articolo 283 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 281Articolo 284
Versione
3 giugno 1994
Art. 283. Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche 1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la realizzazione di attivita' di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.
2. Alla liquidazione delle spese per le finalita' di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 27.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalita' stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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