Articolo 328 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 326Articolo 330
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3 giugno 1994
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1 settembre 2000
Art. 328. Sanzioni disciplinari 1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) .
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) .
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) .
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 )) .
7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualita' di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regolamento.
Entrata in vigore il 1 settembre 2000
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