Articolo 462 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 459Articolo 463
Versione
3 giugno 1994
Art. 462. Trasferimenti 1. I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del personale appartenente ai ruoli nazionali dal direttore generale o capo del servizio centrale competente.
3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti.
6. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi.
7. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilita' e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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