Articolo 394 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 392Articolo 395
Versione
3 giugno 1994
Art. 394. Scambi culturali 1. Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunita' Europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa.
2. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente