Art. 491. Orario di servizio dei docenti 1. Fino al perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di servizio dei docenti e' determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. L'orario di servizio per i docenti e' costituito:
a) dalle ore da destinare all'insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le attivita' connesse con il funzionamento della scuola.
3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna e' stabilito in 25 ore settimanali per le attivita' educative.
4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare e' costituito di 24 ore settimanali di attivita' didattica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 131.
5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e' di 18 ore settimanali.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 .
Note all' art. 491:
- Per il D.Lgs. n. 29/1993 si riveda la nota all'art. 447.
- La legge n. 554/1988 detta la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per le amministrazioni statali e pubbliche.
2. L'orario di servizio per i docenti e' costituito:
a) dalle ore da destinare all'insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le attivita' connesse con il funzionamento della scuola.
3. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola materna e' stabilito in 25 ore settimanali per le attivita' educative.
4. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti della scuola elementare e' costituito di 24 ore settimanali di attivita' didattica, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 131.
5. L'orario obbligatorio di insegnamento per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e' di 18 ore settimanali.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 .
Note all' art. 491:
- Per il D.Lgs. n. 29/1993 si riveda la nota all'art. 447.
- La legge n. 554/1988 detta la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per le amministrazioni statali e pubbliche.