Articolo 490 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 485Articolo 489
Versione
3 giugno 1994
Art. 490. Cumulo dei riconoscimenti e decorrenza dei benefici 1. Il riconoscimento dei servizi non e' disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi che risultino gia' considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
2. I benefici di cui ai precedenti articoli assorbono quelli previsti da altre leggi.
3. I riconoscimenti di servizi gia' effettuati in applicazione di norme piu' favorevoli sono fatti salvi e sono cumulabili con quelli previsti dal presente testo unico se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.
4. I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.
5. Le nuove misure per il riconoscimento dei servizi, previsti dagli articoli 485 e 486, hanno effetto da data non anteriore al 1› luglio 1975.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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