Articolo 376 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 377Articolo 379
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3 giugno 1994
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2 novembre 2005
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11 agosto 2023
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5 luglio 2024
Art. 376. Riconoscimento 1. Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalita' giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalita' sono stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . (41) ((96)) --------------- AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1) che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ." -------------- AGGIORNAMENTO (96)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 , come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ".
Entrata in vigore il 5 luglio 2024
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