Articolo 476 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 475Articolo 477
Versione
3 giugno 1994
Art. 476. Organo competente 1. L'assegnazione provvisoria e' disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.
2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonche' le modalita' e i termini di presentazione delle domande.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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