Articolo 527 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 525Articolo 528
Versione
3 giugno 1994
Art. 527. Retribuzione supplenze annuali 1. Il trattamento economico di cui all'articolo 526 e' corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato.
2. Al supplente annuale il cui servizio sia cominciato non piu' tardi del 1› febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, e a quello che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche se non continuativi, e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, il predetto trattamento economico e' dovuto fino al termine dell'anno scolastico.
3. Al supplente annuale, che abbia iniziato il servizio dopo il 1› febbraio e che partecipi agli esami della sessione estiva, il trattamento economico e' corrisposto fino al termine dei relativi lavori. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale, il trattamento economico e' corrisposto per l'intera durata della sessione medesima.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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