Articolo 37 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 36Articolo 38
Versione
3 giugno 1994
Art. 37. Costituzione degli organi e validita' delle deliberazioni 1. L'organo collegiale e' validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validita' dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonche' delle rispettive giunte, e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
4. La votazione e' segreta solo quando si faccia questione di persone.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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