Articolo 110 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 109Articolo 111
Versione
3 giugno 1994
Art. 110. Soggetti all'obbligo scolastico 1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta'.
2. Agli alunni handicappati e' consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di eta'.
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalitadi cui all'articolo 313.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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