Articolo 494 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 493Articolo 495
Versione
3 giugno 1994
Art. 494. Sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio fino a un mese 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attivita' non soggetti a pubblicita';
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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