Articolo 319 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 320Articolo 322
Versione
3 giugno 1994
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Versione
1 gennaio 1998
Art. 319. Posti di sostegno 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)) .
4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325.
5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli e' consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati; trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell'articolo 455, comma 12.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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