Articolo 528 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 527Articolo 529
Versione
3 giugno 1994
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Versione
21 novembre 1994
Art. 528. Retribuzione supplenze temporanee 1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata ((. . .)) , spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato.
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell' anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell' articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.
Entrata in vigore il 21 novembre 1994
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