Art. 528. Retribuzione supplenze temporanee 1. La retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale sia la loro durata ((. . .)) , spetta limitatamente al servizio effettivamente prestato.
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell' anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell' articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.
2. Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell' anno scolastico, il trattamento economico di cui al comma 1 dell' articolo 527 e' corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.