Articolo 410 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 409Articolo 411
Versione
3 giugno 1994
Art. 410. Scuola media 1. Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:
a) i docenti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonche' i docenti di ruolo di educazione fisica laureati;
b) i docenti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente