Articolo 500 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 499Articolo 501
Versione
3 giugno 1994
Art. 500. Assegno alimentare 1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio e' concesso un assegno alimentare in misura pari alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorita' competente ad infliggere la sanzione.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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