Articolo 295 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 294Articolo 297
Versione
3 giugno 1994
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Versione
7 giugno 2001
Art. 295. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190 ))
Entrata in vigore il 7 giugno 2001
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