Articolo 446 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 447Articolo 449
Versione
3 giugno 1994
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Versione
3 luglio 2009
Art. 446. Organici del personale educativo 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81 )) .
2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'articolo 52.
3. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 442, comma 4.
4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate.
5. La determinazione degli organici e' effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.
6. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Entrata in vigore il 3 luglio 2009
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