Articolo 97 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 96Articolo 98
Versione
3 giugno 1994
Art. 97. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico 1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine e grado si osservano le disposizioni della legge 23 dicembre 1991, n. 430 nei limti dei relativi stanziamenti e con le modalita' ivi stabilite.
Nota all' art. 97:
- La legge n. 430/1991 reca: Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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