Articolo 9 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 giugno 1994
Art. 9. Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalita' 1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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