Articolo 466 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 465Articolo 467
Versione
3 giugno 1994
Art. 466. Trasferimenti annuali 1. I trasferimenti a domanda del personale direttivo, docente ed educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purche' tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note all'inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.
2. I trasferimenti sui posti di cui al comma 1 sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.
3. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, puo' essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga puo' essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.
4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.
5. I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilita' dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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