Articolo 153 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 152Articolo 154
Versione
3 giugno 1994
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Versione
1 gennaio 1999
Art. 153. Determinazione del prezzo massimo di copertina 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sara' effettuato uno sconto.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonche' a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto. ((23))

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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 , ha disposto (con l'art. 27, comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1999
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