Articolo 130 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 129Articolo 131
Versione
3 giugno 1994
>
Versione
2 novembre 1996
>
Versione
3 marzo 2004
>
Versione
27 ottobre 2007
Art. 130. Progetti formativi di tempo lungo 2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all' articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 , potranno proseguire (( . . . )) alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l' organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128. (39) (( 46 )) ------------------ AGGIORNAMENTO (39) Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma
4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto 59/2004.
---------------



AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 7 settembre 2007, n. 147 , convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito e' reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa.
Conseguentemente e' richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ".
Entrata in vigore il 27 ottobre 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente