Articolo 589 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 590Articolo 592
Versione
3 giugno 1994
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Versione
5 luglio 2024
Art. 589. Modelli viventi 1. Ai modelli viventi si applicano le disposizioni dell'articolo 275.
((96))


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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Entrata in vigore il 5 luglio 2024
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