Articolo 419 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 422Articolo 420
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3 giugno 1994
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10 marzo 2020
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25 luglio 2021
Art. 419. (( (Dirigenti tecnici con funzioni ispettive). )) (( 1. Presso il Ministero dell'istruzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e' istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive.
2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato )) -------------- AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 , convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 , ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato".
Entrata in vigore il 25 luglio 2021
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