Articolo 64 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 63Articolo 65
Versione
3 giugno 1994
Art. 64. Istituto statale "Augusto Romagnoli". Finalita' 1. L'Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e' alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei minorati della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole per minorati psichici privi della vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni per il progresso educativo dei minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in materia di istruzione ed educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei minorati della vista.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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