Articolo 339 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 338Articolo 340
Versione
3 giugno 1994
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Versione
6 luglio 1994
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Versione
5 febbraio 2006
Art. 339. Sussidi alle scuole materne non statali 1. Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, puo' corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite dello stanziamento iscritto a tal fine nello stato di previsione del medesimo Ministero. (( 40 ))

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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 , convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Entrata in vigore il 5 febbraio 2006
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