Articolo 131 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
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3 giugno 1994
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1 gennaio 1997
Art. 131. Orario di insegnamento 1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari e' costituito di ventiquattro ore settimanali di attivita' didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota puo' essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.
5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 )) .
6. A tal fine si puo' provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.
7. Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1997
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