Articolo 2 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 giugno 1994
Art. 2. Tutela della liberta' di coscienza degli alunni e diritto allo studio 1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 e' attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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