Art. 618. Provincia di Trento 1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405 , la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 .
2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1, in materia di amministrazione scolastica nella provincia di Trento trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6.
3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza.
5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
(( 6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 )) (( Ministero della pubblica istruzione. )) 7. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 .
2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1, in materia di amministrazione scolastica nella provincia di Trento trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6.
3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza.
5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
(( 6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 5 )) (( Ministero della pubblica istruzione. )) 7. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 .