Articolo 459 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 461Articolo 462
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3 giugno 1994
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1 gennaio 2004
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17 luglio 2011
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12 novembre 2013
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1 settembre 2015
Art. 459. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
Entrata in vigore il 1 settembre 2015
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